ART. 1
Denominazione e sede

Il "Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali" - associazione internazionale per la ricerca e per le attività nel settore della cultura, per la formazione del personale incaricato della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale - costituito il 10 febbraio 1983, ha sede in Ravello alla Villa Rufolo.

ART. 2
Finalità

Il Centro - che s'inserisce nella cooperazione europea nel settore della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - si prefigge di contribuire, in collegamento con gli organismi nazionali ed internazionali competenti, alla realizzazione di una politica dei beni culturali, sotto il profilo della ricerca, formazione e specializzazione del personale, della deontologia professionale e della consulenza scientifica, nonché della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico e paesaggistico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Centro è un ente non profit disciplinato dal Libro I - Titolo I - Capo II del codice civile, nonché dalla legge n. 534 del 17 ottobre 1996 e da specifiche disposizioni normative relative a istituzioni finanziate strutturalmente dallo Stato.

In particolare il Centro si propone di effettuare:

  1. corsi di formazione del personale incaricato della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale;
  2. corsi di specializzazione e di aggiornamento nel settore;
  3. seminari di ricerca per la messa a punto e la diffusione delle conoscenze e l'applicazione dell'insegnamento allo sviluppo della ricerca;
  4. corsi finalizzati all'approfondimento delle tecniche di restauro dei beni architettonici ed artistici danneggiati dai terremoti e da eventi naturali;
  5. corsi di formazione del personale da utilizzare nel recupero e nella conservazione degli archivi, biblioteche, fototeche, patrimonio demoetnoantropologico;
  6. incontri di docenti, professionisti ed esperti per lo studio dei problemi del settore, per la puntualizzazione dello stato delle conoscenze su determinati temi, per dare indicazioni e raccomandazioni in relazione ai programmi di ricerca e di insegnamento;
  7. corsi di formazione per particolari specifiche esigenze, anche su richiesta di Enti associati o di Stati membri del Consiglio d'Europa;
  8. organizzazione e gestione di seminari, workshop, convegni sul rapporto tra cultura e sviluppo, nonché di attività culturali e artistiche, incluse le attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
  9. ricerca nel settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali;
  10. organizzazione e promozione di ricerche-intervento nel settore turistico-culturale e del governo del territorio;
  11. edizione, stampa e diffusione di testi di insegnamento, nonché degli atti e resoconti di seminari e di simposi;
  12. redazione e stampa riviste culturali e scientifiche;
  13. redazione e realizzazione progetti nei settori di intervento in risposta a bandi internazionali, europei, nazionali, regionali, comunali.

 Il Centro si propone altresì di provvedere alle attività connesse, tra cui:

  • raccolta di dati e di informazioni;
  • redazioni di schedari;
  • costituzione di biblioteche, che consentano anche il prestito di documenti didattici e di sussidi audiovisivi;
  • tecniche di diffusione fotografica e audiovisiva di informazioni sul patrimonio culturale.

Il Centro non svolge attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

ART. 3
Soci

Sono soci fondatori: il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, l'Università degli Studi di Salerno, la Comunità Montana Monti Lattari, il Comune di Ravello.
Sono soci ordinari gli altri Enti ed organismi italiani, europei e mondiali interessati alle finalità statutarie, che facciano richiesta di associazione.
Sono soci cooptati le personalità che il Consiglio può designare, ai sensi dell’art. 6, lett. c).
Sono soci sostenitori tutti coloro che intendono contribuire con sovvenzioni, donazioni o contributi particolari all’attività dell’associazione.
Non sono ammessi soci temporanei.
Tutti i soci partecipano alla vita associativa, con diritto di voto, per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivii.

ART. 4
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario Generale;
f) il Comitato Scientifico;
g) il Revisore contabile.

ART. 5
L'Assemblea generale

L'Assemblea generale è composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori, nonché dalle personalità cooptate ai sensi dell'art. 6, lett. c) del presente statuto.
L'Assemblea generale determina le linee di indirizzo dell'attività del Centro e ne approva i programmi.
Si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno: entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile per l’approvazione del conto consuntivo.
Può essere convocata in sede straordinaria su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci e altresì su richiesta motivata del Revisore contabile su questioni di natura finanziaria.
Su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera le modifiche dello Statuto, con la partecipazione di almeno 3/4 dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nomina il Revisore contabile.
Delibera inoltre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, secondo quanto previsto nell'art. 14 del presente statuto, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Ogni tre anni i membri ordinari eleggono, nel proprio seno ed in numero non superiore ad 1/3 di essi, i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. Possono sostituire per il tempo residuo fino alla scadenza coloro che per qualsiasi ragione vengono a mancare.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

ART. 6
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito:

a. dai rappresentanti degli Enti fondatori;
b. dai membri eletti dai soci ordinari;
c. dalle personalità che il Consiglio può cooptare, per un tempo definito, al fine di assicurare sostegno scientifico, didattico, politico o finanziario all'attività del Centro.

I membri di cui al punto c) restano in carica dal momento della cooptazione sino a scadenza del Consiglio, fatte salve sue diverse determinazioni. Il Consiglio subentrante può deliberare la conferma.
Alle riunioni del Consiglio partecipano, con voto consultivo, il Segretario Generale e il componente il Comitato Scientifico, designato come Relatore.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
In prima convocazione le deliberazioni sono valide se è presente almeno la metà dei Consiglieri di amministrazione.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide quale che sia il numero degli intervenuti.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

ART. 7
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

  1. elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
  2. delibera sulle richieste di associazione di nuovi membri;
  3. determina le quote annue di partecipazione dei Soci fondatori e dei Soci ordinari;
  4. adotta il regolamento interno del Centro e vi apporta le opportune modifiche, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
  5. nomina il Comitato Scientifico e il Segretario Generale; 
  6. propone il Revisione contabile;
  7. specifica le attribuzioni che possono essere delegate al Presidente, stabilendo le condizioni relative;
  8. adotta il regolamento finanziario; approva il bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre per l'anno successivo ed il conto consuntivo dell'esercizio finanziario entro il 30 aprile dell'anno successivo;
  9. definisce e dirige l'attività del Centro; delibera e controlla i programmi di studi e ricerca;
  10. predispone, alla fine di ogni anno, un rapporto sulla propria attività che sottopone all'attenzione degli Enti associati.

ART. 8
Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del "Centro" e ne coordina l'attività.
Convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico.
Provvede agli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli di amministrazione straordinaria previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li presenta per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
Esercita i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9
Il Vice Presidente

Il Vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente assente o impedito.
Può ricevere dal Presidente deleghe temporanee o permanenti, anche nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10
Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato per una durata di tre anni e può essere confermato.
La prima nomina gli è conferita dopo il positivo svolgimento di un periodo di esperienza professionale e di ambientamento.
Il Segretario Generale è coadiuvato dal personale necessario al funzionamento del Centro, che costituisce il Segretariato Generale.
Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvede per il funzionamento del Centro e assiste il Presidente nello svolgimento delle di lui attribuzioni statutarie o delegate.
Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Controfirma i documenti contabili e le deliberazioni.
È responsabile dell'attività del Segretariato Generale nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11
Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri designati dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni, prescelti tra personalità scientifiche la cui competenza sia riconosciuta nei campi di interesse del Centro e tra gli operatori nazionali ed internazionali nel settore della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale.
Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Alle sedute prende parte il Vice Presidente.
Il Comitato Scientifico designa tra i suoi membri un Relatore che lo rappresenta nel Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo. Il Relatore dura in carica per il medesimo periodo del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile.
Il Comitato Scientifico fa proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine allo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e divulgative del Centro, ed esprime parere su ogni questione che gli venga sottoposta dallo stesso Consiglio e dal Presidente.

ART. 12
Il Revisore contabile

Il Revisore contabile è unico e viene nominato dall’Assemblea ordinaria sulla base di una terna di nominativi scelti dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.  Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; esprime pareri mediante apposite relazioni sugli elementi del bilancio di previsione e del conto consuntivo prima della loro presentazione all’Assemblea Generale.

ART. 13
I corsi

I corsi, le conferenze e i seminari sono organizzati secondo programmi stabiliti, previo parere del Comitato Scientifico.
Ai corsi partecipano i laureati in discipline concernenti la conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Sono ammessi alla frequenza delle altre attività formative del Centro i ricercatori ed i docenti delle Università e delle Scuole specializzate nel settore dei beni culturali.
A conclusione dei corsi e per la frequenza alle attività formative del Centro saranno rilasciati rispettivamente diplomi ed attestati.
Borse di studio potranno essere offerte dagli Enti ed organismi privati e pubblici, locali, regionali, nazionali ed internazionali.
All'assegnazione delle borse di studio provvede il Consiglio di Amministrazione

ART. 14
Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dai conferimenti e dalle quote sottoscritte dagli Enti fondatori.
Le risorse provengono dalle quote annuali dei soci fondatori, dei soci ordinari e dei soci sostenitori, dalle eventuali sovvenzioni attribuite da parte dello Stato e di altri Enti a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, dal ricavo delle quote di iscrizione ai corsi e ad altre manifestazioni, dai compensi per compiti e servizi resi, dalla vendita di pubblicazioni, da eventuali donazioni, lasciti ed erogazioni liberali.
Il Centro non può distribuire, neppure in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento il patrimonio del Centro sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge..

ART. 15
Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alle spese di funzionamento il Centro provvede mediante:
a) le rendite del patrimonio;
b) le quote annuali dei soci fondatori e ordinari;
c) eventuali sovvenzioni dello Stato;
d) eventuali sovvenzioni di Enti pubblici, di Enti privati e di organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
e) eventuali erogazioni liberali.

ART. 16
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.